Sez. L, Sentenza n. 14475 del 19/06/2009 (Rv. 608784 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali - Somme aggiuntive dovute dal contribuente - Natura giuridica - Sanzione civile e non amministrativa - Conseguenze - Intrasmissibilità dell'obbligo relativo agli eredi del debitore - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO
In tema di omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali, le somme aggiuntive dovute secondo la legge dal contribuente hanno natura di sanzione civile e non amministrativa, costituendo effetto automatico delle violazioni a cui conseguono, con funzione di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di predeterminazione legale (con presunzione "juris et de jure") del danno cagionato all'ente previdenziale, cosicché per esse non opera l'intrasmissibilità agli eredi disposta dall'art. 7 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)