Sez. 2, Sentenza n. 49 del 11/01/1988 (Rv. 456711 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA - PRESA IN CONSEGNA - INIDONEITÀ - ACCETTAZIONE TACITA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA - PRESA IN CONSEGNA - INIDONEITÀ - ACCETTAZIONE TACITA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di appalto, la semplice presa in consegna dell'opera appaltata, esaurendosi in un fatto materiale che si attua mediante la traditio, non equivale ad accettazione della stessa, in quanto quest'ultima si concreta in una manifestazione di volontà con la quale il committente dichiara di voler accogliere la prestazione dell'opera eseguita, comportando quali effetti l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità conosciuti o riconoscibili dell'opera ed il diritto al pagamento del prezzo. Tale accettazione, peraltro, può essere effettuata anche in modo tacito, sempre che il committente compia un atto incompatibile con la volontà di non accettare l'opera o di accettarla con riserva. (Conf 1022/77, mass n 384648; (Conf 964/75, mass n 374363).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)