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Sez. 1, Sentenza n. 1074 del 22/01/2004 (Rv. 569570 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Accertamento dello stato di insolvenza nella liquidazione coatta amministrativa - Opposizione - Intervento del pubblico ministero - Obbligatorietà - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569570-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, e così in quello di opposizione alla dichiarazione di insolvenza nella liquidazione coatta amministrativa, non è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, che si verifica soltanto quando questo ravvisi nel procedimento un pubblico interesse e l'opportunità di intervenire per tutelarlo specificamente (art. 70, ult. comma, cod. proc. civ.). La facoltà di chiedere il fallimento (art. 6 legge fall.) e l'accertamento dello stato di insolvenza (art. 202 stessa legge) non costituiscono, infatti, per il pubblico ministero, esercizio di un potere di azione, risolvendosi piuttosto in una denuncia al tribunale perché questo provveda di ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 202 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 202 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)