Sez. 3, Sentenza n. 17519 del 19/11/2003 (Rv. 568273 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Tassatività delle ipotesi - Nullità della citazione di uno dei litisconsorti necessari - Rimessione della causa al primo giudice - Legittimità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE
All'interno di una controversia con pluralità di convenuti in qualità di litisconsorzi necessari, la nullità dell'atto di citazione o della notifica di esso in primo grado nei confronti di uno soltanto dei litisconsorti, che non si sia costituito, riduce un vizio dell'integrità del contraddittorio in primo grado che può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, ove rilevato, giustifica la rimessione del giudizio al primo giudice, ex art. 354, secondo comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)