Sez. 2, Sentenza n. 2005 del 07/06/1969 (Rv. 341233 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - DIFFERENZE E RAPPORTI CON ALTRE AZIONI - AZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA - PRESUPPOSTI - PROVA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - DIFFERENZE E RAPPORTI CON ALTRE AZIONI - AZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA - PRESUPPOSTI - PROVA.*
L'Azione di rivendicazione ha natura petitoria e restitutoria, essendo proposta da colui che afferma di essere proprietario della cosa e di non averne il possesso per ottenere contro il possessore (o detentore), insieme col riconoscimento giurisdizionale del suo diritto di proprieta, la restituzione della res. Distinta dalla reivindicatio e, invece, l'Azione di mero accertamento della proprieta, che non presuppone, come quella, la Mancanza nell'attore del possesso della cosa e non tende al conseguimento di tale possesso con la restituzione della res ed alla modificazione, quindi, di uno stato di fatto preesistente non conforme allo stato di diritto, ma e esercitata contro chi contesti la proprieta o l'inesistenza del diritto affermato da altri sulla cosa (Azione negatoria art.949 cod. civ.), con la conseguente eliminazione di ogni incertezza circa la legittimita del potere dell'attore di godere e di disporre della cosa stessa, della quale egli ha il possesso. L'Azione di accertamento della proprieta comporta(per la Rilevanza giuridica del possesso dell'attore) un'attenuazione del rigore della prova, che si esige, invece, dal rivendicante. (V.3989-68 massima n.337565, 2372-68 massima n.334719).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 949
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)