Sez. L, Sentenza n. 17160 del 27/07/2006 (Rv. 592087 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - IN GENERE | Prestazione, da parte dell'infortunato, di attività con orario ridotto rispetto a quello contrattuale, nei dodici mesi precedenti l'infortunio - Accertamento di fatto riservato al giudice di merito - Liquidazione - Criterio normativo di calcolo presuntivo ex art.116, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Applicabilità in via esclusiva - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - IN GENERE
In tema di determinazione della retribuzione da assumere a base della rendita Inail, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ove il giudice di merito abbia accertato, con accertamento di fatto a lui riservato, che nei dodici mesi antecedenti l'evento invalidante l'infortunato ha lavorato presso lo stesso datore di lavoro con orario ridotto rispetto a quello contrattuale, tale situazione integra la previsione dell'opera non continuativa di cui al secondo comma dell'art. 116 e impone l'impiego esclusivo del criterio normativo di calcolo presuntivo ivi previsto, conformemente al canone costituzionale di adeguatezza della rendita alla retribuzione percepita nel corso della vita lavorativa e alle esigenze di vita (art. 38, secondo comma, Cost.). (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la decisione della corte territoriale per la contraddizione nella quale erano incorsi i giudici di merito per aver qualificato la prestazione come non continuativa e applicato il criterio previsto dal primo comma della disposizione de qua per la prestazione continuativa, oltreché per aver adottato un criterio normativo diverso da quello legale)
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 116 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 38 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)