Sez. 2, Sentenza n. 47871 del 28/10/2003 Ud. (dep. 15/12/2003) Rv. 227079 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONI - PERSONE | Individuazione di un soggetto - Personale o fotografica - Caratteri - Forza probatoria.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONI - PERSONE
L'individuazione di un soggetto - sia personale sia fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, perciò, una specie del più generale concetto di dichiarazione; di modo che la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 361, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)