Sez. 6, Sentenza n. 49758 del 27/11/2012 Ud. (dep. 20/12/2012) Rv. 253910 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONE - PERSONE | Individuazione fotografica - Caratteri - Efficacia probatoria - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONE - PERSONE
L'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo della sua identificazione. (Nella specie la Corte ha affermato che una volta reso dubbio il dato di partenza, cioè quello della stessa certezza del riconoscimento in capo alla persona che vi provvede, l'atto perde l'idoneità a costituire valido supporto per superare il ragionevole dubbio di cui al comma primo dell'art. 533 cod. proc. pen.)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)