Sez. L, Sentenza n. 735 del 23/01/2002 (Rv. 551742 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Rilevabilità di ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Configurabilità - Poteri del giudice di legittimità - Portata.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità d'ufficio delle eccezioni, derivando la necessità dell'istanza di parte solo da una eventuale specifica previsione normativa, l'eccezione di giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio e il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa, anche in sede di legittimità, qualora emerga da atti prodotti nel corso del giudizio di merito; il giudice di legittimità accerta l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)