Sez. 3, Sentenza n. 1099 del 20/01/2006 (Rv. 586500 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato interno od esterno - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Configurabilità - Poteri del giudice di legittimità - Portata.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
Qualora si sia in presenza di un giudicato interno od esterno, la Corte di cassazione è obbligata a rilevarlo anche d'ufficio, a prescindere cioè da qualsiasi istanza di parte che, se avanzata, vale quale mera sollecitazione all'esercizio di poteri officiosi. Al fine di verificare se si sia formato un giudicato, la corte di legittimità procede al relativo accertamento con cognizione piena, che si estende alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti del processo, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)