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Sez. 3, Sentenza n. 19136 del 29/09/2005 (Rv. 586442 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Rilevabilità in sede di giudizio di cassazione - Condizioni - Estensione dei poteri di valutazione e interpretazione da parte della Corte di Cassazione.
Stato
decisa il 2005-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586442-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO

Il giudicato esterno - qualora risulti da atti prodotti nel corso del giudizio di merito - può essere accertato dalla Corte di cassazione con cognizione piena, comprensiva della diretta valutazione e interpretazione della portata del giudicato stesso, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)