Sez. 3, Sentenza n. 19136 del 29/09/2005 (Rv. 586442 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Rilevabilità in sede di giudizio di cassazione - Condizioni - Estensione dei poteri di valutazione e interpretazione da parte della Corte di Cassazione.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
Il giudicato esterno - qualora risulti da atti prodotti nel corso del giudizio di merito - può essere accertato dalla Corte di cassazione con cognizione piena, comprensiva della diretta valutazione e interpretazione della portata del giudicato stesso, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)