Sez. 2, Sentenza n. 420 del 17/01/1981 (Rv. 410890 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PERIMENTO DELLA COSA PER VIZI - ACQUISTO DI UN'OPERA D'ARTE - AFFIDAMENTO ALL'AUTORE, DA PARTE DEL COMPRATORE, PER L'ACCERTAMENTO DELL'AUTENTICITA - APPOSIZIONE DELLA DICITURA 'FALSÒ DA PARTE DELL'AUTORE - PERIMENTO DELLA COSA PER COLPA DELL'ACQUIRENTE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PERIMENTO DELLA COSA PER VIZI - ACQUISTO DI UN'OPERA D'ARTE - AFFIDAMENTO ALL'AUTORE, DA PARTE DEL COMPRATORE, PER L'ACCERTAMENTO DELL'AUTENTICITA - APPOSIZIONE DELLA DICITURA 'FALSÒ DA PARTE DELL'AUTORE - PERIMENTO DELLA COSA PER COLPA DELL'ACQUIRENTE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
La preclusione dell'Azione di risoluzione della vendita, a norma del terzo comma dell'art 1492 cod civ, per il compratore nel caso di vendita di cosa affetta da vizi - ovvero anche di consegna aliud pro alio - ove la cosa sia perita per sua colpa, non trova applicazione nel caso in cui il compratore di un'opera d'arte, apparentemente eseguita da un certo artista, l'abbia consegnata a quest'ultimo, perche costui ne attesti l'autenticita, e l'artista vi abbia apposto la scritta 'falsò, sfigurando completamento l'opera. In tal caso, infatti, dev'essere esclusa la colpa del compratore, poiche non puo negarsi a colui, al quale un'opera d'arte sia falsamente attribuita, di rompere in qualsiasi modo il collegamento tra la sua firma (apocrifa) e l'opera stessa, di per se priva di ogni pregio artistico, decorativo ed economico. Pertanto, il compratore ben puo chiedere la risoluzione della vendita, anziche la riduzione del prezzo. (V 1712/78, mass n 391124).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)