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Sez. 1, Sentenza n. 36890 del 13/06/2024 Cc. (dep. 03/10/2024) Rv. 287007-02

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Art. 2, comma terzo, cod. pen. - Conversione della pena detentiva nei soli casi in cui la legge posteriore preveda una pena “esclusivamente” pecuniaria - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2024-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287007-02

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 2, comma terzo, cod. pen., nella parte in cui, consentendo la conversione della pena detentiva solo quando la legge posteriore al giudicato preveda una pena "esclusivamente" pecuniaria, esclude dal suo ambito applicativo il caso in cui detta legge preveda un ventaglio di pene diverse da quella detentiva, tra cui anche quella pecuniaria.

Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27 com. 3, Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 com. 1 lett. A) CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. B) CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)