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Sez. 6, Sentenza n. 12470 del 19/10/1988 Ud. (dep. 15/12/1988) Rv. 179929 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA COMPLESSIVAMENTE IRROGATA - NECESSITÀ - RIDETERMINAZIONE DELL'AUMENTO PER LA CONTINUAZIONE ANCHE IN MISURA MAGGIORE - POSSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179929-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA COMPLESSIVAMENTE IRROGATA - NECESSITÀ - RIDETERMINAZIONE DELL'AUMENTO PER LA CONTINUAZIONE ANCHE IN MISURA MAGGIORE - POSSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Il divieto della "reformatio in peius" riguarda solo la pena complessivamente irrogata e non i singoli elementi che la compongono. Ne consegue che il giudice d'appello può determinare l'aumento per la continuazione anche in misura maggiore rispetto a quella stabilita dal primo giudice, purché la pena ultima non sia complessivamente superiore a quella precedente e purché tale aumento sia collegato in modo essenziale con i punti investiti dalla impugnazione stessa. (V mass n 177934; (Conf mass n 170933).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)