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Sez. 2, Sentenza n. 10185 del 03/05/1985 Ud. (dep. 06/11/1985) Rv. 170933 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIDETERMINAZIONE DELLA PENA CON CRITERI DIVERSI - PENA COMPLESSIVA NON SUPERIORE A QUELLA APPLICATA IN PRIMO GRADO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1985-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170933-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIDETERMINAZIONE DELLA PENA CON CRITERI DIVERSI - PENA COMPLESSIVA NON SUPERIORE A QUELLA APPLICATA IN PRIMO GRADO - LEGITTIMITÀ.*

Il giudice di appello può riesaminare, senza che ne resti vulnerato il principio del divieto della "reformatio in pejus", con nuove e diverse valutazioni il punto devoluto al suo apprezzamento per effetto della impugnazione e rideterminare con criteri diversi la pena, ferma restando l'entità della pena inflitta dal primo giudice. (fattispecie in cui il giudice di appello, investito dell'esame sulle circostanze aggravanti della rapina e del giudizio di valenza tra circostanze concorrenti, aveva escluso la circostanza aggravante dell'uso dell'arma ritenuta sussistente dai primi giudici ed aveva ritenuto quella del numero delle persone contestata nel capo di imputazione ma non valutata nel giudizio di comparizione, senza peraltro aumentare la pena inflitta. (V mass n 154384; (Conf mass n 154720).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)