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Sez. 1, Ordinanza n. 45521 del 19/10/2004 Cc. (dep. 24/11/2004) Rv. 229821 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Pena pecuniaria congiunta a pena detentiva - Computo dell'equivalente della pena pecuniaria in termini di pena detentiva - Necessità.
Stato
decisa il 2004-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229821-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Ai fini della sospensione condizionale della pena, il giudice viola l'art. 163 cod. pen. se non tiene conto anche dell'equivalente della pena pecuniaria in termini di pena detentiva secondo il criterio di ragguaglio stabilito dall'art. 135 stesso codice.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)