Sez. 5, Sentenza n. 30885 del 09/03/2005 Ud. (dep. 12/08/2005) Rv. 232288 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Nuova formulazione dell'art. 163 cod. pen. - Applicabilità ai processi in corso - Effetti.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
In tema di sospensione condizionale della pena, i limiti che, cumulando la pena irrogata a quella già inflitta, non devono essere superati per la concessione del beneficio sono quelli derivanti dalla nuova formulazione dell'art. 163 cod. pen. - introdotta con la Legge 11 giugno 2004, n. 145, immediatamente applicabile perché norma più favorevole per l'imputato - in virtù della quale si tiene conto solo della pena detentiva. Ne deriva che, anche nell'ipotesi di cumulo ex art.164 cod. pen., ai fini della determinazione dei due anni, non si tiene conto della pena pecuniaria - rectius dell'equivalente della pena pecuniaria in termini di pena detentiva in ragione del criterio di ragguaglio stabilito dall'art. 135 cod. pen.- ed a tal fine non sussiste alcuna differenza tra pena originariamente pecuniaria e pene che tali siano divenute per effetto di sostituzione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Legge 11/06/2004 num. 145 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)