Sez. 5, Sentenza n. 42640 del 20/09/2024 Ud. (dep. 21/11/2024) Rv. 287237-01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Concessione per la seconda volta - Computo della pena complessiva - Pena pecuniaria il cui ragguaglio comporti il superamento della soglia di due anni di pena detentiva - Rilevanza - Esclusione.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della seconda concessione del beneficio, non deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell'art. 163, comma primo, ultima parte, cod. pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva.
Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)