Sez. 2, Sentenza n. 1384 del 11/03/1981 (Rv. 412018 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITA - IN GENERE - UTILIZZAZIONE DELL'OPERA DI COLLABORATORI ESPERTI IN DISCIPLINE PARTICOLARI - AMMISSIBILITA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITA - IN GENERE - UTILIZZAZIONE DELL'OPERA DI COLLABORATORI ESPERTI IN DISCIPLINE PARTICOLARI - AMMISSIBILITA.*
Il consulente tecnico di ufficio puo avvalersi dell'opera di esperti, dalla particolare specializzazione professionale, da lui incaricati di compiere indagini particolari, le cui conclusioni puo richiamare nella propria relazione, dopo averle responsabilmente valutate. (Conf 3450/76 mass n 382211).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)