diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 41784 del 18/07/2018 Ud. (dep. 26/09/2018) Rv. 275416 - 02

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Riforma in appello della sentenza di condanna di primo grado – Assoluzione per mancanza di prova – Prova acquisibile – Mancato esercizio da parte del giudice d’appello del potere di integrazione istruttoria – Conseguenze - Vizio di motivazione – Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-07-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275416-02

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Nel caso di ribaltamento in appello della sentenza assolutoria di primo grado, pur non potendosi configurare un obbligo di rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., sussiste un obbligo di motivazione rafforzata, sicchè può incidere negativamente sulla convalida della tenuta logica della decisione, una motivazione fondata sulla decisiva valorizzazione della assenza di una prova acquisibile. (Fattispecie in tema di truffa, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva fondato l'assoluzione dell'imputato, per assenza del dolo, sulla mancanza nel compendio probatorio di un documento comunque acquisibile attraverso l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria d'ufficio che competono al giudice di appello).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)