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Sez. 4, Sentenza n. 29920 del 09/06/2004 Ud. (dep. 08/07/2004) Rv. 228844 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - IN GENERE | Travisamento della prova - Nozione - Utilizzazione ai fini della decisione di prova inesistente o di risultanze di prova diverse da quelle acquisite - Deducibilità - Limiti - Poteri del giudice di legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228844-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - IN GENERE

Può essere denunciato in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c), e non ex art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., il "travisamento della prova", che è il vizio costituito dall'avere il giudice di merito utilizzato per la decisione una prova inesistente (ad esempio, il teste indicato in sentenza non esiste) o un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello effettivo (ad esempio, nella ricognizione personale la persona ha indicato Tizio e non Caio come è invece scritto nella sentenza). A tal fine, la Corte, investita di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia (non erroneamente interpretato, ma) travisato una prova decisiva acquisita al processo, può, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto; fermo restando il divieto per il giudice di legittimità di ricostruire il fatto in modo diverso rispetto alla ricostruzione operata dal giudice di merito (fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione dal reato di cui all'art. 590 cod. pen. in tema di infortuni sul lavoro, sulla base del rilievo che il giudice di secondo grado aveva fondato l'assoluzione dell'amministratore della società su un atto -la delega per la sicurezza- non rinvenuto negli atti processuali).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)