Sez. 3, Sentenza n. 9820 del 05/08/1987 Ud. (dep. 15/09/1987) Rv. 176655 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - NECESSITÀ DI RISCONTRI ESTERNI - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - NECESSITÀ DI RISCONTRI ESTERNI - ESCLUSIONE.*
La chiamata di correo (cosiddetto pentito) è valido elemento di accusa e prova della colpevolezza, quando la sua spontaneità e reiterazione ed il suo contenuto intrinseco, in presenza di argomenti anche di ordine logico, ne confermino la veridicità e l'attendibilità.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)