Sez. 1, Sentenza n. 24970 del 06/11/2013 (Rv. 628781 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI SU DETERMINATI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI INDIRETTI | CONAI - Credito per contributi ambientali - Privilegio ex art. 2958 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI SU DETERMINATI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI INDIRETTI
Il contributo dovuto al CONAI, legato alla produzione di imballaggi e parametrato alla quantità, al peso e alla tipologia del materiale di cui essi sono costituiti (art. 224, comma 3, lett. h, del d.lgs. 30 aprile 2006, n. 152), in quanto segno diretto della immissione nell'ambiente di rifiuti di un certo tipo e non segno indiretto di capacità reddituale, non partecipa della natura dei tributi indiretti e, pertanto non gode del privilegio ad essi riconosciuto dall'art. 2758, primo comma, cod. civ. (peraltro in favore dello Stato e non di soggetti privati, qual è il consorzio). Né v'è spazio per un'interpretazione estensiva - considerati i limiti lessicali - ovvero analogica della citata disposizione con riferimento alla disciplina della tariffa integrata ambientale (c.d. "TIA 2", art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006), atteso che quest'ultima non è un tributo indiretto, ma una tassa di scopo, cui compete il diverso privilegio di cui all'art. 2752, ultimo comma, cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2752 com. 3, Cod. Civ. art. 2758 com. 1, Decreto Legisl. 30/04/2006 num. 152 art. 224 com. 3 lett. H, Decreto Legisl. 30/04/2006 num. 152 art. 238
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)