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Sez. 1, Sentenza n. 2320 del 17/02/2012 (Rv. 621578 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DEGLI ENTI LOCALI | Tariffa d'igiene ambientale (TIA) - Natura tributaria - Configurabilità - Privilegio ex art. 2752, terzo comma, cod. civ. - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621578-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DEGLI ENTI LOCALI

La tariffa di igiene ambientale (TIA) riveste natura tributaria, quale entrata pubblica costituente "tassa di scopo", che mira a fronteggiare una spesa di carattere generale, ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa traggono vantaggio, mentre manca un rapporto sinallagmatico tra la prestazione da cui scaturisce l'onere ed il beneficio che il singolo riceve. Pertanto, al credito relativo si applica il privilegio previsto dall'art. 2752, comma terzo, cod. civ., in quanto tale norma, con l'espressione "legge per la finanza locale", rinvia non ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì all'atto astrattamente generatore dell'imposizione, in coerenza con il fine del privilegio in questione, volto ad assicurare agli enti locali la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2752 com. 3, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)