Sez. 3, Sentenza n. 20320 del 20/10/2005 (Rv. 584525 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Malformazione del feto - Omessa diagnosi - Inadempimento del medico - Mancata interruzione di gravidanza - Nascita indesiderata - Risarcimento del danno - Spettanza alla madre ed anche al padre - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA
In tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei danni, che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del ginecologo all'obbligazione di natura contrattuale gravante su di lui, spetta non solo alla madre, ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l'ordinamento, si incentrano sul fatto della procreazione, non rilevando, in contrario, che sia consentito solo alla madre (e non al padre) la scelta in ordine all'interruzione della gravidanza, atteso che, pur sottratta alla madre (e non al padre) la scelta in ordine all'interruzione della gravidanza, agli effetti negativi del comportamento del medico non può ritenersi estraneo il padre, che deve perciò considerarsi tra i soggetti "protetti" dal contratto col medico e, quindi, tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta è qualificabile come inadempimento, con il correlato diritto al risarcimento dei conseguenti danni, immediati e diretti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/05/1978 num. 194 art. 4 CORTE COST., Legge 22/05/1978 num. 194 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)