Sez. U, Sentenza n. 5775 del 23/03/2004 (Rv. 571429 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Ordinamento sportivo - Società e associazioni iscritte alle Federazioni sportive nazionali - Controversie - Riparto di giurisdizione ex art. 3 d.l. n. 220 del 2003, conv. in l. n. 280 del 2003 - Criteri - Controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di atti del CONI o delle singole Federazioni - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Controversie concernenti i rapporti patrimoniali fra società, associazioni ed atleti - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In base ai criteri di riparto di giurisdizione stabiliti dall'art. 3 del decreto legge 19 agosto 2003 n. 220, convertito nella legge 17 ottobre 2003 n. 280, contenente disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, mentre spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (una volta esaurito il rispetto di eventuali clausole compromissorie) le controversie che hanno per oggetto l'impugnativa di atti del C.O.N.I. o delle Federazioni sportive nazionali, che si configurano come decisioni amministrative aventi rilevanza per l'ordinamento statale, sono invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (sempre previo il rispetto delle clausole compromissorie) le controversie concernenti i rapporti patrimoniali fra società, associazioni ed atleti aderenti alle singole Federazioni.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 3, Legge 17/10/2003 num. 280 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)