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Sez. 2, Sentenza n. 13570 del 26/05/2008 (Rv. 603361 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Procedimento di cui agli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794 - Liquidazione delle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. - Necessità.
Stato
decisa il 2008-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603361-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

Il procedimento di liquidazione delle spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati, di cui agli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, non si sottrae alle regole generali dettate dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.. Pertanto, anche in assenza di una espressa richiesta delle parti, il giudice deve sempre provvedere sulle spese del suddetto procedimento speciale, attenendosi al principio della soccombenza, salvo che non ravvisi motivi per una totale o parziale compensazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)