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Sez. L, Sentenza n. 23564 del 12/09/2008 (Rv. 605160 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - MASSIMALI DI RETRIBUZIONE | Computabilità ex art. 21, sesto comma, legge n. 67 del 1988 delle somme eccedenti il massimale annuo - Pensioni liquidate anteriormente al 1 gennaio 1988 - Applicabilità della nuova disciplina - Modalità - Quote aggiuntive - Spettanza - Riliquidazione della pensione - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605160-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - MASSIMALI DI RETRIBUZIONE

Per le pensioni liquidate anteriormente al primo gennaio 1988, per le quali operano i criteri di computo di cui all'art. 21, sesto comma, della legge n. 67 del 1988, integrato dalla successiva normativa interpretativa (che attribuiscono rilevanza alla retribuzione eccedente il massimale annuo di legge, ai fini dell'attribuzione di quote aggiuntive di pensione), non si fa luogo a nuova liquidazione della pensione, ma solo all'attribuzione, con decorrenza dal primo gennaio 1988, delle quote aggiuntive, non rivalutabili, in difetto, nell'ordinamento pensionistico, di un generale principio di perequazione o rivalutazione dei valori monetari, con riferimento al periodo intercorrente tra l'originaria liquidazione della pensione e la data di decorrenza della nuova disciplina. La differenziazione della disciplina, in relazione alle diverse decorrenze delle pensioni, è immune da dubbi di legittimità costituzionale, in riferimento al canone di ragionevolezza, rientrando nella discrezionalità del legislatore graduare gli interventi per il miglioramento e la perequazione dei trattamenti pensionistici, sulla base di scelte di politica sociale ed economica, condizionate anche da esigenze di bilancio e da finalità di ripianamento delle gestioni previdenziali, come già ritenuto da Corte cost. n. 72 del 1990 e n. 190 del 2001.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 155 art. 19 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 CORTE COST., Legge 11/03/1988 num. 67 art. 21 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)