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Sez. L, Sentenza n. 5699 del 12/03/2007 (Rv. 596528 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Calcolo ex art. 2, sesto comma, legge n. 67 del 1988 - Meccanismo di rivalutazione - Applicabilità alle pensioni liquidate prima del 1 gennaio 1988 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596528-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

In tema di calcolo dei coefficienti di rivalutazione delle pensioni di vecchiaia, la norma sul calcolo della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, di cui all'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988 n. 67 - interpretato autenticamente dall'art. 3 comma secondo-bis del decreto legge n. 86 del 1988, convertito con modificazioni nella legge n. 160 del 1988 - non comporta, in relazione al richiamo ivi contenuto alla disposizione dell'art. 3, undicesimo comma della legge n. 297 del 1982, l'applicazione alle pensioni liquidate prima del 1 gennaio 1988 del meccanismo di rivalutazione della retribuzione pensionabile stabilito per le pensioni aventi decorrenza da tale data, bensì il meccanismo stesso con riferimento alla retribuzione percepita fino al pensionamento.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 com. 11 CORTE COST., Legge 11/03/1988 num. 67 art. 21 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1988 num. 88 art. 3 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)