diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 18805 del 09/06/2026 (Rv. 678961-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - USI CIVICI | Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici - Decisione su “qualitas soli” già oggetto di accertamento definitivo - Questione di giurisdizione - Esclusione - Violazione del ne bis in idem - Conseguenze. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678961-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - USI CIVICI

Il Commissario regionale per gli usi civici che decide sulla "qualitas soli", oggetto di un pregresso accertamento divenuto definitivo, non invade la sfera della giurisdizione attribuita al giudice ordinario ovvero ad altro giudice speciale ma incorre nella violazione del principio del ne bis in idem che integra il vizio della violazione di legge.

Costituzione art. 111, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)