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Sez. L, Sentenza n. 13570 del 02/11/2001 (Rv. 549962 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - SOGGETTI | Invalidi civili ultrasessantacinquenni - Pensione sociale cosiddetta sostitutiva - Condizioni reddituali - Uguali a quelle stabilite per il trattamento di invalidità in corso - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549962-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - SOGGETTI

In materia di pensione sociale cosiddetta sostitutiva, l'art. 19 della legge n. 118 del 1971 deve essere interpretato nel senso che la trasformazione in pensione sociale della pensione o dell'assegno mensile di invalidità al compimento del sessantacinquesimo anno di età avviene automaticamente alle stesse condizioni reddituali stabilite per il trattamento in corso di erogazione, senza che sia possibile alcuna autonoma valutazione da parte dell'INPS dei requisiti di ammissione e, in particolare, delle condizioni economiche dell'invalido.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 19 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)