Sez. 5, Sentenza n. 7293 del 28/05/1996 Ud. (dep. 19/07/1996) Rv. 205987 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Falso in bilancio seguito da fallimento della società di cui all'art. 223, comma secondo, n. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria - Distinzione dal falso in bilancio previsto dall'art. 2621 cod. civ. e dalla bancarotta documentale propria concernenti ipotesi di falsificazione di libri o di altre scritture contabili - Verificarsi del fallimento - Assorbimento del reato di cui all'art. 2621 cod. civ. nel reato di bancarotta impropria - Concorso del reato ex art. 2621 cod. civ. con i reati di bancarotta propria documentale di cui all'art. 216 R.D. 16 marzo 1942 - Sussistenza.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
L'ipotesi di falso in bilancio seguito da fallimento della società di cui all'art. 223, comma secondo n. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, costituisce un'ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria e si distingue dal falso in bilancio previsto dall'art. 2621 cod. civ., che è reato sussidiario punito a prescindere dall'evento fallimentare, sia dalla bancarotta documentale propria concernente ipotesi di falsificazione di libri o di altre scritture contabili. Pertanto, verificatosi il fallimento, il fatto di cui all'art. 2621 cod. civ. è assorbito nel reato di bancarotta impropria mentre concorre con i delitti di bancarotta propria documentale di cui all'art. 216 R.D. 1942, n. 267.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)