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Sez. 5, Sentenza n. 15062 del 02/03/2011 Ud. (dep. 13/04/2011) Rv. 250092 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Falso in bilancio - Fallimento della società - Ipotesi aggravata di reato societario - Esclusione - Autonomo reato - Sussistenza - Prescrizione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250092-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA

I fatti di falso in bilancio seguiti dal fallimento della società non costituiscono un'ipotesi aggravata del reato di false comunicazioni sociali, ma integrano l'autonomo reato di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, con la conseguenza che i termini di prescrizione iniziano a decorrere non dalla consumazione delle singole condotte presupposte ma dalla data della declaratoria del fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 com. 2 n. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2622 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)