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Sez. 3, Sentenza n. 5 del 02/01/1998 (Rv. 511291 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - IN GENERE | Data - Non corrispondenza della data a quella dell'effettivo rilascio del documento - Mancato disconoscimento della scrittura - Rilevanza - Esclusione - Deduzione della circostanza da parte del sottoscrittore - Ammissibilità - Prova - Limitazioni - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-01-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511291-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - IN GENERE

IL riconoscimento, anche tacito, della scrittura privata, ex art. 215 cod. proc. civ., così come la stessa verificazione di cui al successivo art. 216, attribuiscono alla scrittura la caratteristica e la efficacia di "probatio plena", fino a querela di falso (ex art. 2702 cod. civ.), esclusivamente in ordine alla provenienza del documento dal suo sottoscrittore, ma non anche in relazione al contenuto intrinseco, ivi compresa la data, con la conseguenza che il mancato disconoscimento di tale scrittura, ai sensi e per gli effetti di cui al ricordato art. 215 cod. proc. civ., non osta a che il sottoscrittore possa dedurre e dimostrare, con ogni mezzo di prova e senza limitazioni di sorta, la non corrispondenza della data apposta sul documento in contestazione rispetto a quella del suo effettivo rilascio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)