Sez. 3, Sentenza n. 1195 del 24/04/1971 (Rv. 351345 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DEDUCIBILITA - LIMITI - RILEVABILITA D'UFFICIO - DEDUZIONE EX NOVO IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DEDUCIBILITA - LIMITI - RILEVABILITA D'UFFICIO - DEDUZIONE EX NOVO IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
L'obbligazione di risarcimento ha per oggetto un debito di valore. Pertanto, rispetto a tale debito l'incidenza della svalutazione monetaria puo essere fatta valere nel corso del giudizio fino al momento della liquidazione finale, purche la domanda non alteri il petitum, ma tenda a conseguire, mediante l'aestimatio, lo stesso petitum originari o. Conseguentemente, la necessita di adeguamento della somma liquidata al nuovo valore della moneta puo essere rilevata anche d'ufficio e dedotto per la prima volta in Cassazione. (Conf 2971'69, mass n 342853).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)