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Sez. 2, Sentenza n. 44707 del 25/10/2024 Ud. (dep. 05/12/2024) Rv. 287304-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE | Altruità della cosa - Mantenimento della proprietà della cosa sottratta da parte dell'agente - Irrilevanza - Cessione alla vittima del possesso, inteso come relazione di fatto sulla cosa - Sufficienza ai fini dell'illiceità della sottrazione.
Stato
decisa il 2024-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287304-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE

In tema di rapina, l'altruità della cosa non è esclusa se l'agente ha mantenuto la proprietà della cosa sottratta, cedendone il possesso alla vittima della spoliazione materiale, posto che il possesso, inteso come relazione di fatto con la "res", si configura anche in assenza di un vincolo giuridico.

Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 627, Cod. Pen. art. 334 CORTE COST., Costituzione art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)