Sez. 2, Sentenza n. 1087 del 26/03/1976 (Rv. 379761 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ORDINANZE - IMPUGNABILITA - CONDIZIONI - STATUIZIONI SULLA COMPETENZA - LIMITI - PROVVEDIMENTI ORDINATORI OD INTERLOCUTORI - INIMPUGNABILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ORDINANZE - IMPUGNABILITA - CONDIZIONI - STATUIZIONI SULLA COMPETENZA - LIMITI - PROVVEDIMENTI ORDINATORI OD INTERLOCUTORI - INIMPUGNABILITA.*
Un provvedimento emesso dal giudice in Forma di ordinanza puo essere oggetto d'istanza di regolamento di Competenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 42 cod proc civ, soltanto quando possa essergli riconosciuta natura di sentenza, per avere il giudice, con esso, affermato o negato la propria Competenza, espressamente oppure emettendo, in via definitiva, statuizioni che necessariamente presuppongono una tale pronuncia. L'istanza di regolamento di Competenza non e ammissibile avverso un'ordinanza con la quale il giudice, astenendosi dall'affrontare le eccezioni di incompetenza e senza entrare nel merito di alcuna delle domande di cui sia stato investito, si limiti ad emettere Disposizioni di carattere meramente ordinatorio ed interlocutorio sul prosieguo della fase istruttoria. (V 2281/74, mass n 370659).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 176
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)