Sez. L, Sentenza n. 3629 del 13/03/2001 (Rv. 544713 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di frequenza ex art. 1 legge n. 289 del 1990 - Presupposti - Frequenza di centri terapeutici o riabilitativi o di scuole e centri di formazione o addestramento professionale - Necessità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Ai fini del conseguimento dell'indennità di frequenza, riconosciuta dall'art. 1 legge 11 ottobre 1990 n. 289 in favore dei minori degli anni diciotto cui siano state accertate difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori affetti da ipoacusia superiore ad un certo limite, è necessaria la frequenza dei centri terapeutici o di riabilitazione o delle scuole e centri di formazione o addestramento professionale, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo citato, che rappresenta, al pari del requisito fisio - psichico, di cui al primo comma, un elemento costitutivo per l'insorgenza del diritto a tale prestazione.
Riferimenti normativi: Legge 11/10/1990 num. 289 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)