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Sez. U, Sentenza n. 1266 del 08/04/1975 (Rv. 374739 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - COMITATO INTERGOVERNATIVO PER LE MIGRAZIONI EUROPEE (CIME) - RELATIVE CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI - DIFETTO GIURISDIZIONE - DEL GIUDICE ITALIANO - MANSIONI DEGLI IMPIEGATI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374739-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - COMITATO INTERGOVERNATIVO PER LE MIGRAZIONI EUROPEE (CIME) - RELATIVE CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI - DIFETTO GIURISDIZIONE - DEL GIUDICE ITALIANO - MANSIONI DEGLI IMPIEGATI - IRRILEVANZA.*

A norma delle consuetudini internazionali in materia di immunita, che dell'art quarto dell'accordo stipulato il 16 aprile 1952 fra l'Italia ed il comitato intergovernativo per le migrazioni europee (cime), le controversie relative ai rapporti di impiego dei soggetti che siano stati stabilmente e continuativamente inseriti nella struttura organizzativa del detto comitato, qualunque sia la natura delle mansioni da essi espletate, sono sottratte alla giurisdizione del giudice italiano, in quanto la Costituzione e la regolamentazione di tali rapporti costituisce espressione dell'attivita di autorganizzazione di tale ente che ha natura pubblicistica perche direttamente rivolta al perseguimento dei fini istituzionali di questo. Per contro, la cennata immunita dalla giurisdizione italiana non riguarda i rapporti di lavoro dei prestatori d'opera assunti in via occasionale ed avventizia, nonche dei dipendenti appartenenti alla categoria operaia, poiche essi non hanno natura pubblicistica e non sono contraddistinti dal requisito della collaborazione nel perseguimento dei fini istituzionali dell'ente. (nella specie, e stata esclusa la giurisdizione del giudice italiano nei confronti della domanda con la quale una ex dipendente del cime, che aveva prestato servizio con la qualifica di segretaria, aveva impugnato la liquidazione dell'indennita di anzianita corrispostale alla fine del rapporto). (Conf 2910/73, mass n 366541).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Tratt. Internaz. 16/04/1952, Legge 25/03/1953 num. 244 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)