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Sez. 1, Sentenza n. 882 del 29/09/2015 Cc. (dep. 12/01/2016) Rv. 265717 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Permesso di necessità - Presupposti - Eventi familiari di particolare gravità - Diritto del detenuto alla sessualità con il coniuge - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 27 e 117 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265717-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, ord. pen., in relazione agli artt. 2 e 3, comma secondo, 27, comma terzo, 29 e 117 Cost., nella parte in cui non ricomprende tra gli eventi familiari di particolare gravità, che giustificano la concessione del permesso cd. di necessità, anche quelli di speciale rilevanza, tra i quali includere il diritto del detenuto, che abbia contratto matrimonio in carcere, alla sessualità con il coniuge. (In motivazione la Corte ha precisato che si tratterebbe di intervento additivo in una materia riservata alla discrezionalità del legislatore, in quanto tale, esorbitante dai limiti del controllo di legittimità costituzionale).

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1975 num. 354 art. 30 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)