Sez. 5, Sentenza n. 15566 del 11/12/2000 (Rv. 542551 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - COMUNICAZIONI A CURA DELLA SEGRETERIA | Data di trattazione del ricorso - Comunicazione alla parte, anziché al procuratore domiciliatario costituito - Conseguenze - Nullità degli atti del giudizio e della sentenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - COMUNICAZIONI A CURA DELLA SEGRETERIA
In tema di contenzioso tributario, la comunicazione alle parti personalmente, anziché al procuratore domiciliatario costituito, della data di trattazione del ricorso di fronte alla commissione tributaria comporta la nullità della sentenza e degli atti tutti del giudizio innanzi alla commissione stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)