Sez. L, Sentenza n. 10759 del 15/12/1994 (Rv. 489232 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Criteri ex art 330, primo comma, cod. proc. civ. - Violazione e mancata costituzione dell'appellato - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. cv., che stabilisce, per quanto riguarda il luogo di notificazione dell'impugnazione, un rigoroso ordine di priorità con carattere di tassatività, la notificazione "presso il procuratore costituto o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio" assume rilievo, ai fini della determinazione del luogo di notifica dell'impugnazione, solo in mancanza di una specifica dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nell'atto di notificazione della sentenza; ne consegue che, in caso di notifica effettuata in violazione della suddetta disposizione e di mancata costituzione dell'appellato, il giudice dell'appello, verificata la nullità della "vocatio in ius" - la quale provoca la nullità dell'intero giudizio di impugnazione, qualora esso prosegua nonostante l'assoluto difetto di contraddittorio - deve, ai sensi dell'art. 291, primo comma, cod. proc. civ., fissare all'appellante un termine perentorio per il rinnovo della notificazione, termine che, nel caso di applicabilità delle norme sul processo del lavoro, deve essere fissato tenendo conto della disposizione di cui all'art. 435, terzo comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)