Sez. U, Sentenza n. 433 del 21/01/1988 (Rv. 456980 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DOMANDA POSSESSORIA DEL GIUDIZIO PETITORIO - IN GENERE - ORDINANZA PROVVISORIA DI REINTEGRA EMESSA DAL GIUDICE ISTRUTTORE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DOMANDA POSSESSORIA DEL GIUDIZIO PETITORIO - IN GENERE - ORDINANZA PROVVISORIA DI REINTEGRA EMESSA DAL GIUDICE ISTRUTTORE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo ad ordinanza provvisoria di reintegrazione nel possesso, che venga emessa dal giudice istruttore della causa petitoria, a norma dell'art. 704 cod. proc. civ., deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione, rivolto a denunciare la preclusione da precedente giudicato, la devoluzione della tutela possessoria alla cognizione esclusiva del pretore, l'incompletezza del contraddittorio, o l'insussistenza dei presupposti per detta reintegrazione, tenuto conto che le relative questioni possono essere fatte valere solo in Sede d'impugnazione della decisione che definisca il procedimento, non anche dell'indicata ordinanza, avente carattere temporaneo e cautelare e che le stesse, non investendo la giurisdizione, non consentono la qualificazione del ricorso stesso come istanza di regolamento preventivo di giurisdizione. (V 5412/84, mass n 437110).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)