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Sez. 4, Ordinanza n. 36640 del 19/09/2012 Ud. (dep. 21/09/2012) Rv. 254080 - 01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) | Ambito di operatività - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254080-01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE)

Non riveste natura di sentenza predibattimentale (art. 469 cod. proc. pen.), la sentenza pronunciata dal Tribunale - con la formula perché il fatto non costituisce reato, ai sensi degli art. 129, comma primo e 530, comma secondo, cod. proc. pen. - in pubblica udienza, a seguito della formale verifica della regolare costituzione delle parti e della rituale dichiarazione di apertura del dibattimento, trattandosi, al contrario di sentenza dibattimentale, appellabile secondo le regole generali, con la conseguenza che il ricorso proposto dal P.M. deve essere qualificato come ricorso immediato, ex art. 569, comma primo, cod. proc. pen.; qualora, tuttavia, il P.M. censuri un vizio motivazionale, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., il ricorso, in applicazione dell'art. 569, comma terzo, cod. proc. pen., deve essere convertito in appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)