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Sez. 2, Sentenza n. 1090 del 19/05/1967 (Rv. 327473 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITA - PRESUPPOSTI - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1967-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327473-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITA - PRESUPPOSTI - NOZIONE.*

Al fine del riconoscimento della pensione di riversibilita al figlio del pensionato deceduto dell' istituto nazionale di previdenza sociale si richiedono due condizioni concorrenti, la vivenza a carico e l'inabilita a proficuo lavoro. La vivenza a carico sussiste quando il genitore, prima della sua morte, provvedeva in maniera rilevante e continuativa al sostentamento del figlio, anche in Mancanza di coabitazione. L'inabilita si concreta nello stato di colui che per una grave infermita fisica o mentale versi nell'assoluta e permanente impossibilita di dedicarsi ad un proficuo lavoro, anche se venga svolta un'attivita lavorativa in condizioni del tutto particolari o in maniera usurante, oppure attivita marginali o semplicemente ricreative e non utili.*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)