Sez. L, Sentenza n. 6744 del 26/07/1996 (Rv. 498766 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE | Facoltà di optare per la continuazione del rapporto fino al sessantacinquesimo anno di età o al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima - Fruizione della pensione di vecchiaia - Carattere ostativo all'esercizio dell'opzione anche nel caso di cessazione del rapporto derivante da licenziamento illegittimo - Sussistenza - Conseguenze in tema di risarcimento danni da licenziamento illegittimo.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE
La fruizione della pensione di vecchiaia da parte del lavoratore assicurato costituisce una condizione ostativa rispetto all'esercizio dell'opzione per la continuazione del rapporto di lavoro, giusta l'espressa previsione dell'art. 6, primo comma, del D.L. 22 dicembre 1981 n. 791, convertito nella legge 26 febbraio 1982 n. 54, anche nel caso in cui tale fruizione costituisca la conseguenza di un licenziamento illegittimo, atteso che l'insorgenza del diritto alla pensione di vecchiaia in coincidenza col compimento dell'età pensionabile non comporta l'automatica liquidazione della prestazione da parte dell'ente assicuratore, ma presuppone pur sempre la domanda dell'interessato, quale atto iniziale del procedimento amministrativo strumentale al provvedimento di ammissione alla prestazione, e cioè un comportamento dell'assicurato che è incompatibile con la facoltà di avvalersi della suddetta opzione. Da tale incompatibilità discende altresì che il lavoratore istante per il risarcimento dei danni derivanti da licenziamento illegittimo non deve presentare domanda di pensione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)