Sez. 2, Sentenza n. 42106 del 22/10/2002 Ud. (dep. 16/12/2002) Rv. 223350 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Processo con più imputati -Ammissione del rito abbreviato solo per alcune posizioni soggettive - Definizione del rito speciale successivamente al processo con rito ordinario - Conseguenze - Abnormità - Insussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
Non è abnorme la sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato richiesto ai sensi dell'art. 4 ter l. n.144/2000, e celebrato immediatamente dopo la pronuncia di sentenza con la quale il medesimo collegio ha giudicato, nello stesso procedimento, con il rito ordinario altri coimputati, in quanto le eventuali situazioni di incompatibilità dei magistrati dovevano essere fatte valere dagli stessi interessati mediante il ricorso all'istituto della ricusazione, ovvero, sollevate da parte dei giudici, in presenza dei relativi presupposti, con il ricorso all'astensione.
Riferimenti normativi: Legge 05/06/2000 num. 144 art. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)