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Sez. 2, Sentenza n. 8992 del 25/08/1993 (Rv. 483557 - 01)

Risarcimento del danno - Condanna generica - Separazione del giudizio sull'"an" da quello sul "quantum" | Condizioni - Potere autonomo del giudice - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483557-01

Risarcimento del danno - Condanna generica - Separazione del giudizio sull'"an" da quello sul "quantum"

Quando l'attore abbia chiesto, con la propria domanda, la condanna del convenuto al risarcimento del danno e alla liquidazione di questo nello stesso processo (cosiddetta condanna specifica) e non l'abbia poi, con il consenso del convenuto, limitato la domanda all'"an debeatur" (cosiddetta condanna generica), il giudice del merito non può emanare una sentenza di condanna generica, al risarcimento del danno e rimetterne la liquidazione ad un separato giudizio, ma, in ossequio al principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 e 278 c.p.c.), deve liquidare il danno in base agli elementi acquisiti al processo oppure rigettare la domanda per difetto di prova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)