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Sez. 3, Sentenza n. 11460 del 17/05/2007 (Rv. 596722 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA GENERICA | Domanda per la condanna del convenuto al pagamento di una determinata somma a titolo di differenza canoni locativi - Potere del giudice di emettere una pronuncia di mera condanna generica con rimessione alle parti del conseguente computo della liquidazione senza l'indicazione di alcun criterio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596722-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA GENERICA

Qualora l'attore abbia richiesto la condanna del convenuto al pagamento di una determinata somma a titolo di differenze non corrisposte di canoni di locazione, il giudice del merito non può emanare una condanna generica e rimettere la liquidazione eventuale del credito medesimo al calcolo affidato alle stesse parti in base a criteri parametrici neppure indicati, ma, nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, deve determinare il credito in base agli elementi acquisiti al processo, oppure rigettare la domanda per difetto di prova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)