Sez. 3, Sentenza n. 11460 del 17/05/2007 (Rv. 596722 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA GENERICA | Domanda per la condanna del convenuto al pagamento di una determinata somma a titolo di differenza canoni locativi - Potere del giudice di emettere una pronuncia di mera condanna generica con rimessione alle parti del conseguente computo della liquidazione senza l'indicazione di alcun criterio - Esclusione - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA GENERICA
Qualora l'attore abbia richiesto la condanna del convenuto al pagamento di una determinata somma a titolo di differenze non corrisposte di canoni di locazione, il giudice del merito non può emanare una condanna generica e rimettere la liquidazione eventuale del credito medesimo al calcolo affidato alle stesse parti in base a criteri parametrici neppure indicati, ma, nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, deve determinare il credito in base agli elementi acquisiti al processo, oppure rigettare la domanda per difetto di prova.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)