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Sez. 3, Sentenza n. 2124 del 03/03/1994 (Rv. 485578 - 01)

Risarcimento del danno - Condanna generica - Condizioni | Iniziale richiesta di condanna specifica - Successiva limitazione della domanda all'"an debeatur" - Mancanza - Conseguenze - Condanna generica al risarcimento del danno - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485578-01

Risarcimento del danno - Condanna generica - Condizioni

Qualora l'attore abbia richiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno ed alla liquidazione di questo nello stesso processo (cosiddetta condanna specifica) e non abbia poi, con il consenso del convenuto, limitato la domanda all'"an debeatur" (cosiddetta condanna generica), il giudice del merito non può emanare una condanna generica al risarcimento del danno e rimetterne la liquidazione ad un separato giudizio, ma, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, deve liquidare il danno in base agli elementi acquisiti al processo, oppure rigettare la domanda per difetto di prova, dovendosi inoltre escludere la possibilità di procedere a liquidazione equitativa, che è consentita solo ove si tratti di danno che non può essere provato nel suo esatto ammontare, e non anche allorché manchi la prova della sua entità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)